SRL Semplificate
La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. n. 1/2012 con l’intento di predisporre uno strumento societario che permetta l’avvio di un’impresa, beneficiando della limitazione della responsabilità personale, senza obbligo di vincolare un capitale minimo significativo all’esercizio della stessa.
La normativa è stata successivamente modificata dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 di conversione del D.L. n. 76/2013.
Vantaggi:
- la società può essere costituita con un capitale sociale minimo, anche simbolico, compreso tra 1 e 10.000 euro;
- l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Requisiti:
- il capitale della S.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche,
che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione;(requisito soppresso dalla citata L. n. 99/2013) - deve essere costituita mediante atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato;
- nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di Srl Semplificata;
l’amministrazione della società spetta necessariamente a uno o più soci;(requisito soppresso dalla citata L. n. 99/2013)divieto di cessione delle quote a soci non aventi i predetti requisiti di età (limite anagrafico di anni 35);(requisito soppresso dalla citata L. n. 99/2013)- il capitale sociale per la costituzione della società può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro e deve essere versato integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società.