PMI Innovative

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La disciplina sulle PMI innovative è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. del 24 gennaio 2015 n. 3, con l’obiettivo di estendere anche alle Piccole e Medie Imprese Italiane (PMI) già costituite e che operano nel campo dell’innovazione tecnologica le incentivazioni fiscali, le agevolazioni strutturali ed i sistemi alternativi di finanziamento già previsti per le start up innovative.


Vantaggi:

  • le PMI innovative non pagano l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro Imprese;
  •  ma devono adempire il diritto annuale e di segreteria dovuto alle Camere di commercio;

Inoltre se la PMI Innovativa è costituita da non oltre 7 anni o da più di 7 se presenta un piano di miglioramento di prodotti servizi e processi può accedere alle seguenti agevolazioni:

  • Reddito IRPEF: detrazione del 19% (25% se PMI a vocazione sociale o settore energetico) della somma investita, max euro 500.000 per periodo d’imposta;
  • Reddito IRES: deduzione del 20% (27% se start up a vocazione sociale o settore energetico) della somma investita, max euro 1.800.000 per periodo di imposta

Le PMI innovative possono usufruire anche agevolazioni strutturali per l’impresa:

  • facilitazioni nel ripianamento delle perdite (obbligo ricostituzione capitale per perdite ex art. 2446 cod. civ. postergato al 2°esercizio )
  • accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le piccole e Medie Imprese. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • facoltà di remunerazione flessibile dei lavoratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity;
  •  l’azienda può essere agevolata finanziariamente accedendo all’equity crowdfunding per le start up innovative (decreto n.179/2012 convertito in L. 221/2012 e Regolamento Consob);
  • la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

Requisiti:

  • l’azienda deve essere una società di capitali (anche in forma cooperativa): S.R.L. ovvero S.P.A.;
  • l’azienda deve avere la residenza in uno degli Stati UE e sede produttiva o filiale in Italia e deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili
  • l’azienda non deve essere quotata;
  • l’azienda non deve avere più di 250 persone occupate e ricavi inferiori a euro 50 milioni oppure il totale di bilancio inferiore a 47 milioni.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 3% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
  • impiegare personale altamente qualificato (dottorato di ricerca, conseguito o in fase di svolgimento, o ricerca certificata c/o Istituti di Ricerca pubblica/privata in Italia/Estero per 3 anni) per almeno un quinto della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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